venerdì 22 giugno 2012

Il giusto processo e la sua durata ragionevole


di Sabino Brizzi - 22 Giugno 2012


Il giusto processo e la  
sua durata ragionevoleNella genesi dell’uomo ogni conflitto finiva per essere risolto attraverso l’uso della forza che il più forte esercitava sul più debole, la soluzione si conseguiva, pertanto, attraverso un atto di forza. Ad un certo punto della storia alla ragione della forza si sostituisce la forza della ragione e da quel momento in poi fu possibile il “dialogo” che ha consentito l’operare dei mezzi autocompositivi.
Laddove l’autocomposizione non fosse possibile, alle parti restava soltanto il processo giudiziario davanti ad un’autorità, si generò in tal modo un disegno di giudizio che andò a sostituire l’uso della forza bruta, è il momento in cui nasce il processo, inteso come metodologia di soluzione dei conflitti tra i cittadini. Concetto che nei secoli si è affinato fino a giungere agli odierni modelli in vigore, il sistema accusatorio nel processo penale e il sistema dispositivo nel processo civile.

Per i cittadini è fondamentale un giusto processo che consenta il riconoscimento dei propri diritti.
La legge Cost. n. 2 del 23.11.1999, all’art. 1 introduce un moderno principio del “giusto processo” che prevede una durata ragionevole del processo (art. 111, c. 2, cost.), ma a distanza di tredici anni dall’introduzione della norma, in Italia si fanno ancora i conti con un processo che dura moltissimo, ne deriva la totale instabilità dei diritti delle parti obbligate a scontrarsi con tempi lunghissimi.
Nonostante la condanna dello stato Italiano da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ad oggi non si è giunti ad una soluzione adeguata. Si assiste, inoltre, ad azioni di risarcimento dei danni da parte dei cittadini nei confronti dello stato italiano per la violazione del termine di durata ragionevole del processo (L. n. 89/2001 o c.d. legge Pinto).

Il Ministro Severino, del resto, ha dichiarato a dicembre 2011 che: "Si faranno le riforme più urgenti: (….) il completamento della riforma della giustizia civile per dare dei tempi più adeguati all'ottenimento delle risposte (….)”.
Il Consiglio dei Ministri, invece, all’esito della riunione di venerdì 15 giugno scorso, ha reso noti i contenuti del pacchetto di misure urgenti e strutturali, meglio note come “Decreto Sviluppo”, tra le quali emerge che in ordine al procedimento di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del processo (L. 89/2011 o c.d. legge Pinto), sono stati previsti indennizzi predeterminati e calmierati. I termini sono stati fissati in 6 anni complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la cassazione. 
Il Consiglio dei Ministri va a sconfessare ciò che il Ministro Severino ha dichiarato a dicembre; in sostanza i costi dello stato rispetto alle responsabilità dei lunghi processi potrebbero essere ridotti nonostante la costituzione ne garantisca il diritto.

Forse bisognerebbe guardare il problema da un‘altra prospettiva introducendo dei tempi limite per la decisione dei magistrati (i quali hanno la direzione e il controllo del processo) e concentrando il processo civile (effettivamente per via telematica) negli atti introduttivi e comunque negli scritti e limitando le udienze solo per il compimento delle formalità istruttorie - infatti alcune udienze di fatto risultano inutili (udienza di trattazione e di precisazione delle conclusioni).
E’ giunto il momento, quindi, di pensare ad una riforma organica del processo civile al fine di garantire ai cittadini dei tempi ragionevoli per un giusto processo.

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